Entro il 31 gennaio 2023 deve essere effettuato il pagamento dei diritti annuali obbligatori per gli operatori vivaistici iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

Tariffe da versare: 

  • € 25,00 annui per l’operatore professionale registrato al RUOP per la sola sede legale e non autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. Il versamento va effettuato presso il Servizio Fitosanitario competente per sede legale;
  • l’operatore professionale che ha sede legale e centri aziendali in cui è autorizzato a rilasciare passaporti PP/PZ nella medesima regione o in regioni differenti è tenuto a versare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio regionale € 25,00 annui per la sede legale e € 50,00 (passaporto per zone non protette) o € 100,00 (anche per zone protette) per ogni centro aziendale in cui è autorizzato a rilasciare passaporti. Qualora uno dei centri aziendali coincida con la sede legale, il diritto obbligatorio pari a € 25,00 è già incluso nel diritto obbligatorio dovuto per l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (€ 50,00 o € 100,00);
  • le tre tipologie di diritto obbligatorio annuale previste (€ 25,00, € 50,00 e € 100,00) si applicano alla singola struttura alternativamente, in quanto il diritto obbligatorio più elevato include già i controlli relativi al diritto obbligatorio inferiore.

La Regione Toscana ha previsto un servizio dedicato agli operatori professionali per la consultazione dell’importo dovuto, disponibile in una apposita sezione di FitoSIRT (http://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_servizi). Si segnala che da questo anno è possibile effettuare i pagamenti avvalendosi di PagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Si ricorda che il pagamento dei diritti deve essere attestato nella comunicazione annuale che dovrà essere trasmessa mediante compilazione di apposita domanda unica aziendale (DUA) sul portale informatico di ARTEA (www.artea.toscana.it) entro e non oltre il 30 aprile 2023 e che nel caso in cui il pagamento venga effettuato dopo il 31 gennaio, devono essere utilizzate le modalità previste dal ravvedimento operoso