Dal 5 marzo 2026 è possibile effettuare il collegamento tra POS e Registratori di cassa telematici accedendo all’apposita sezione del portale “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per tutti i dispositivi in funzione al 31 gennaio 2026 il collegamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2026.
Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.
Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026. L’obbligo del collegamento tra gli strumenti mediante i quali il negoziante memorizza i corrispettivi emettendo il documento commerciale e gli strumenti mediante i quali ne accetta il pagamento elettronico è stato originariamente previsto dalla legge di bilancio 2025.
Gli strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni sono i registratori telematici e la procedura web “Documento Commerciale on line”. Gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati sono ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti.
Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all’Agenzia delle entrate attraverso un’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”. Per facilitare l’esercente, la nuova funzionalità espone l’elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all’Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).
Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”), quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico. Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di generi di monopolio, le vendite a distanza, la vendita diretta di prodotti agricoli di contenuti nella Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuata da agricoltori in regime speciale, anche se incassati con pagamento elettronico. Tuttavia, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.
A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale. Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati. Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.
Pubblicato su Dimensione Agricoltura n. 3/2026


