Il congedo è fruibile anche in modalità oraria

L’Inps ha comunicato, con il messaggio n. 2902 del 21 luglio, che il periodo di fruizione del congedo COVID-19 è stato esteso per 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni. La possibilità di usufruire del congedo era iniziata il 5 marzo scorso.

Il congedo per l’emergenza Covid-19 spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai lavoratori autonomi.

L’allungamento del periodo fino al 31 agosto è stato reso possibile dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

L’Inps ha comunicato anche che l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto, per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera, è stata aggiornata per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.

L’Istituto sottolinea anche che “saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020”.