Come previsto dalla legge regionale 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”, gli operatori delle attività di Enoturismo possono essere inseriti in un apposito Elenco regionale, a seguito della presentazione della SCIA al Suap di riferimento. L’elenco regionale degli operatori di enoturismo della Regione Toscana è tenuto dall’ARTEA tramite l’utilizzo del SIART e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole. Come indicato nella l.r. 30/2003 gli operatori di Enoturismo possono svolgere detta attività sia in ambito agrituristico (con presentazione della DUA Agrituristica su Artea e SCIA al Suap) che in ambito NON agrituristico (cioè in assenza della presentazione della DUA Agrituristica).
Si presentano due casistiche:
- 1. Se l’attività è esercitata nell’ambito delle attività di agriturismo, prima della presentazione della SCIA occorre presentare la DUA Agrituristica sul sistema informativo Artea (comprensiva di tutte le eventuali attività agrituristiche che intende esercitare enoturismo incluso), finalizzata alla dimostrazione della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica. Tali operatori dopo la compilazione della DUA presentano la SCIA Agrituristica al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE di riferimento dell’agriturismo (UPI). Al termine di tali passaggi l’operatore viene iscritto in automatico nell’elenco degli Operatori di Enoturismo della Regione Toscana. Successivamente, a seguito della presentazione di una SCIA di cessazione attività di Enoturismo, detti operatori saranno cancellati dall’elenco.
- 2) Gli operatori che svolgono l’attività di Enoturismo NON in ambito agrituristico sono tenuti a inviare i dati per l’iscrizione in elenco tramite un modulo da inviare all’indirizzo di posta elettronica: ufficioagriturismo@regione.toscana.it successivamente, a seguito della presentazione della SCIA di cessazione di attività di Enoturismo, detti operatori sono tenuti a inviare i dati per la cancellazione dall’elenco, sempre tramite un secondo modulo. I moduli sono scaricabili all’indirizzo: https://blog-agricoltura.regione.toscana.it/
Si ricorda che le strutture agrituristiche che già svolgono attività di degustazione del vino, possono utilizzare il termine di “enoturismo”, solamente nel rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui alla l.r. 30/2003 e previo adeguamento della DUA e della SCIA Agrituristica già presentata a inizio attività di degustazione. Nella DUA Agrituristica sono presenti due distinti riquadri per “DEGUSTAZIONI ED ASSAGGI (Art. 15 L.R. 30/03)” e per “ENOTURISMO – ATTIVITA’ DI DEGUSTAZIONE DEL VINO, ANCHE IN ABBINAMENTO AD ALIMENTI (Art. 22 decies)”. Al termine dei passaggi per l’adeguamento seguirà l’iscrizione in elenco. (a.a.)


