I chiarimenti in un documento dell’Inps a seguito di una ricognizione della normativa

Nessun termine di decadenza per esercitare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo o accrediti figurativi (maternità e servizio militare) per i dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio dal 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.

Gli interessati, possono presentare domanda alle stesse condizioni dei dipendenti del settore privato acquisendo così l’anzianità contributiva necessaria eventualmente per una cd. “pensione differita”. La disposizione del 2010 ha abrogato la legge che dal 1958 che consentiva ai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la contribuzione presso il Fondo FPLD.

L’Inpdap nel 2010 ha precisato che il trasferimento non trova più applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio, senza diritto a pensione, dal 31 luglio 2010.

Per quelli cessati anteriormente, cioè entro il 30 luglio 2010, occorre distinguere:

  • Per gli iscritti alla Cassa Stato (CPTS) la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio, è obbligatoria e non può essere impedita salvo l’interessato abbia maturato l’anzianità minima per il diritto a pensione di vecchiaia. In tale eventualità l’interessato può scegliere di mantenere la contribuzione nella Cassa Stato per conseguire un’autonoma pensione di vecchiaia oppure cumularla ai fini del conseguimento, ad esempio, della pensione anticipata.
  • Per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la CPA opera solo previa domanda dell’interessato. In assenza l’assicurato può valorizzare la contribuzione rimasta nelle predette Casse all’età di vecchiaia o tramite il cumulo dei periodi.

Ai fini della verifica del requisito della cessazione “senza diritto a pensione”, spiega l’Inps, occorre considerare la sola contribuzione accreditata presso la gestione pubblica essendo irrilevante la contribuzione presente in altre gestioni pubbliche obbligatorie.

L’Inps spiega che la data spartiacque del 31 luglio 2010 ha risvolti anche sui termini per la presentazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e di valorizzazione dei contributi figurativi a domanda.

In particolare nei confronti dei dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, ancorché non operi la CPA, continuano a trovare applicazione i termini di decadenza per la presentazione delle relative istanze previsti dalla legislazione speciale dell’epoca. Invece, per quelli cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, le predette operazioni non sono più soggette ad alcun termine di decadenza.

Il nuovo orientamento consente, quindi, agli ex dipendenti pubblici di presentare le domande di riscatto, computo, ricongiunzione eccetera nelle gestioni ex-Inpdap anche dopo la cessazione dal servizio al fine di aumentare l’anzianità contributiva e, eventualmente, acquisire il diritto a pensione. In tal caso l’Inps conferma che il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla presentazione della relativa domanda che abbia fatto acquisire all’assicurato il diritto alla prestazione. L’Inps ricorda, inoltre, che le domande di ricongiunzione in entrata presso le ex gestioni pubbliche sono di regola accoglibili se l’assicurato è iscritto alla gestione.

Se, invece, non è più iscritto occorre distinguere a seconda dei casi:

  • Domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 occorre il possesso di un’anzianità effettiva da lavoro di almeno otto anni nella gestione pubblica accentrante.
  • Domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 occorre un’anzianità effettiva da lavoro di almeno dieci anni nella gestione pubblica accentrante e la domanda può essere presentata solo dopo il compimento dell’età pensionabile (cioè 67 anni).
  • Domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 presso la CPDEL, CPS, CPI e CPUG da lavoratori in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali occorre soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9 della legge n. 274/1991.

L’Istituto conferma, infine, che la CPA può essere annullata ove l’assicurato riassuma servizio presso lo Stato o comunque presso una gestione Ex-Inpdap. In particolare:

  • Se la reiscrizione avviene presso la CPDEL, CPS, CPI o CPUG l’annullamento non opera d’ufficio: va chiesto dall’assicurato entro l’ultimo giorno di servizio ancorché abbia acquisito un trattamento pensionistico per il servizio reso in precedenza.
  • Se la reiscrizione avviene presso la CTPS l’annullamento opera d’ufficio se l’interessato non ha acquisito un trattamento pensionistico per il servizio reso in precedenza; in caso contrario l’annullamento opera previa domanda dell’interessato da prodursi entro sei mesi dall’assunzione del nuovo servizio.

Tratto da Dimensione Agricoltura n. 9/2024