La risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti a seguito dell’assenza ingiustificata del lavoratore scatta solo e soltanto a seguito di una scelta precisa del datore di lavoro. Che può, quindi, anche optare per un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ove previsto dal CCNL applicabile. Lo rende noto l’Inps in cui spiega che nel secondo caso al lavoratore spetterà la Naspi. La normativa che ha introdotto la fattispecie delle “dimissioni per fatti concludenti” ha l’obiettivo di ridurre il fenomeno dei furbetti della Naspi cioè di quei lavoratori che utilizzavano l’assenza ingiustificata come strategia per farsi licenziare e poter così accedere all’indennità di disoccupazione.

Con la nuova disposizione, se l’assenza si protrae oltre il termine stabilito dal CCNL o, in mancanza di questo, per più di 15 giorni, il rapporto può intendersi risolto per volontà del lavoratore. Il datore di lavoro comunica l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il rapporto viene cessato per “dimissioni per fatti concludenti” su UniLav. Poiché la legge ora presume che tale comportamento equivalga a una dimissione volontaria, viene a mancare il requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione: al lavoratore non spetta la Naspi. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la procedura non è automatica né obbligatoria. In definitiva di fronte ad un’assenza ingiustificata il datore di lavoro ha due strade davanti a sé:

  1. Accettare le “dimissioni per fatti concludenti”: comunica l’assenza all’INL e chiude il rapporto. In questo caso, il lavoratore perde la NASpI.
  2. Procedere con il licenziamento disciplinare: se il CCNL lo prevede, l’azienda può ancora scegliere di licenziare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questa ipotesi (più costosa per l’azienda), il lavoratore mantiene tuttavia il diritto alla NASpI.

La legge prevede comunque delle clausole di salvaguardia. Il lavoratore può bloccare la risoluzione se dimostra che l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza è dovuta a forza maggiore o a colpa del datore di lavoro.