Continua l’approfondimento sulle regole che determinano la Condizionalità rafforzata nella PAC a partire dal 01 gennaio 2023.

In particolare in questo articolo, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale specifico, si cerca di fornire maggiori dettagli sugli obblighi del settore agricolo al fine di garantire la protezione e la qualità del Suolo, riepilogato nella tabella sottostante:

BCAA 5: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Questa norma vale per seminativi e tutte le superfici agricole, con alcune deroghe per alcune tipologie di superfici ( prati permanenti e prati avvicendati che garantiscono la copertura tutto l’anno) .

Viene individuato un limite di pendenza del 10% , rilevabile da fascicolo aziendale, e , salvo deroghe, in linea generale:

  • su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
  • su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio ( salvo diversa disposizione delle Regioni, che può ridurre tale periodo).

 

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

E’ una norma che impegna le superfici a seminativo e le colture permanenti ( esempio vite, olivo..).

Lo scopo è la protezione dei suoli nei periodi più sensibili, individuati nel periodo successivo alla raccolta della coltura principale e nel periodo con la massima piovosità.

L’impegno  prevede che a livello nazionale, l’intervallo di copertura del suolo sia di 60 giorni consecutivi all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità. La copertura si realizza in uno dei seguenti modi:

1.mantenimento della copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

2.lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

La BCAA 6 prevede deroghe legate a:

–  cause di forza maggiore e casi di circostanze eccezionali (esempio: condizioni climatiche anomale riconosciute, motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute).

– casi di conduzione dei terreni specifiche ( terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, semina di colture a perdere per la fauna, interventi di miglioramento fondiario, pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, colture sommerse, come il riso).

BCCA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

La presente BCAA si applica nel 2023 solo alle aziende che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA).

Dal 2024 si applica per tutte le superficie a seminativo, in pieno campo e senza protezioni, ad eccezione dei casi di deroga elencati successivamente.

L’impegno mira a salvaguardare il potenziale produttivo del suolo e obbliga ad una rotazione  colturale, che consista in un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all’anno sulla stesso appezzamento.

Non è ammessa la rotazione di : frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Sono ammesse le colture secondarie, solo se portate a completamento del loro ciclo produttivo e che garantiscano la permanenza in campo per almeno 90 giorni.

Le regole della rotazione vengono modificate, con una maggiore flessibilità, nel caso di parcelle a seminativo in condizioni di aridocoltura, riconosciuta dalla propria Regione e per le parcelle a seminativo che si trovano in zone montane.

Sono invece esonerate da questa BCAA le aziende:

a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee
da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a
una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente,
utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture
sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o
sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle
condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al
Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)