Una nota del Ministero della Salute del 10 aprile scorso, dispone l’abolizione dell’obbligo del rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina e bufalina, nati a partire dal 1 maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale.
Il passaporto aveva la principale finalità di certificare l’avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e di garantirne le relative informazioni anagrafiche oltre che i dati dell’allevamento di nascita e le informazioni relative ai passaggi di proprietà ed alle movimentazioni. L’obbligo di emissione di tale documento ha comportato un notevole onere amministrativo per gli Stati membri oltre che un adempimento a carico degli allevatori.
È stato quindi deciso di eliminare tale obbligo essendo inoltre già prevista dalla normativa comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina, già a partire dal Regolamento (CE) n. 820/97, la possibilità per gli Stati membri che dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione Europea come pienamente operativa, di rilasciare il passaporto unicamente per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi.
Per quanto riguarda l’identificazione degli animali, per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; tale obbligo permane invece per i capi bovini e bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi.
Rimangono invariati tutti gli obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi comprese movimentazioni per macello) al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative informazioni.
Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l’allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN/BDR relative agli animali.
Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio 2015 e per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]



