Tra le disposizioni in materia fiscale contenute nel D.L. n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus” spicca per il settore agricolo la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di cavalli vivi non destinati all’alimentazione. Il provvedimento, infatti, va ad intervenire sulla Tabella A, parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972 stabilendo che alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, effettuate entro diciotto mesi dalla nascita si applica l’aliquota del 5% al posto della precedente pari al 22%. La nuova aliquota è applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del decreto.

Da segnalare come ad oggi niente è cambiato rispetto alla percentuale di compensazione che per i cavalli vivi non destinati all’alimentazione rimane al 7,30%. Ricordiamo infatti che gli agricoltori che applicano il regime speciale determinano l’IVA da versare per le cessioni dei prodotti della Tabella A applicando all’ammontare imponibile delle cessioni di beni, le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con apposito decreto interministeriale.

Si viene dunque a palesare una situazione in cui l’aliquota di riferimento per cessioni di cavalli vivi non destinati all’alimentazione, di età inferiore a 18 mesi, si riduce dal 22 al 5% mentre rimanendo invariata la percentuale di compensazione, al momento dell’applicazione della detrazione IVA ai fini del calcolo dell’imposta da versare si verrà a generare un credito IVA che può essere chiesto a rimborso o compensato con altri debiti fiscali e previdenziali.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 9/2024