Dopo varie vicessitudini, nel ddl Bilancio 2026 ancora al vaglio del Parlamento, fa irruzione il vecchio cavallo di battaglia della “pace fiscale”. L’art. 23 della manovra, infatti, introduce la quinta edizione del regime di definizione agevolata c.d. rottamazione quinquies, disciplinando la composizione di debiti tributari e previdenziali con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023.
La norma prevede la definizione agevolata esclusivamente per le cartelle derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
È possibile estinguere i debiti pagando solo il capitale (imposte o contributi omessi) e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate (massimo 54 rate bimestrali, fino a maggio 2035), con applicazione di interessi del 4% annuo solo se si sceglie la rateizzazione (dal 1° agosto 2026).
L’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) pubblicherà i carichi definibili online e il debitore deve presentare una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, indicando la volontà di aderire, l’eventuale numero di rate, le pendenze giudiziarie. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive, la definizione non produce effetti; in tal caso, i versamenti fatti valgono come acconto, e la riscossione riprende.
Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti inclusi in procedure di crisi o sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa); Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi e all’aggio, ma non alle sanzioni principali.
Si possono estinguere secondo le nuove regole della definizione 2026 anche i debiti che erano già stati oggetto di precedenti rottamazioni, ma risultano decaduti o inefficaci. Il dettaglio nella tabella sotto.
Non possono rientrare nella nuova definizione i debiti per i quali sono state pagate regolarmente tutte le rate scadute al 30 settembre 2025.
Tratto dalla rubrica “Fisco, lavoro e impresa” di Dimensione Agricoltura n. 12/2025



