Il mutato scenario del mercato del vino, caratterizzato da un calo dei consumi e dalle sfide imposte dai cambiamenti climatici, ha spinto l’Unione Europea a varare il nuovo Regolamento (UE) 2026/471, noto anche come “Pacchetto Vino”. In risposta a queste direttive, la Regione Toscana ha diffuso un’importante comunicazione che specifica l’applicazione delle modifiche previste per tutelare i produttori e snellire la gestione del potenziale viticolo.

Le novità portano con sé maggiore flessibilità e una generale estensione delle scadenze per le autorizzazioni. Di seguito, proponiamo una sintesi organizzata per tipologia di autorizzazioni a beneficio delle aziende vitivinicole toscane.


  1. Nuovi Impianti (Articolo 64 Reg. 1308/2013)
  • Le autorizzazioni già concesse vengono prorogate d’ufficio da ARTEA fino all’ultimo giorno della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono state rilasciate.
  • Per supportare le aziende in questa fase di eccesso di offerta, per le autorizzazioni concesse nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, è possibile rinunciare all’impianto senza subire sanzioni o penalità amministrative.
  • Come rinunciare: La rinuncia (totale o parziale) deve essere presentata sul sistema informativo ARTEA tramite l’apposita DUA (“Potenziale viticolo L.R. 73/17 – Gestione autorizzazioni) prima della scadenza naturale del titolo ed entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Ad esempio, per i titoli in scadenza il 31/07/2026, la rinuncia va inoltrata entro quella stessa data. In caso di rinuncia parziale, la quota di superficie residua manterrà le date di validità originarie e dovrà coincidere con esse nel sistema di registrazione.
  1. Autorizzazioni al Reimpianto (Articolo 66 Paragrafo 1 Reg. 1308/2013)
  • I titoli validi al 18 marzo 2026 (o concessi successivamente) beneficiano di una validità estesa per garantire ai produttori più tempo per valutare nuove tecniche o l’impianto di varietà più adatte. Questi titoli saranno validi fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna vitivinicola successiva a quella di rilascio.
  • ARTEA applicherà la proroga in via informatica sui titoli esistenti, mentre gli Uffici Territoriali regionali emetteranno i nuovi provvedimenti applicando direttamente la nuova scadenza programmata a 8 anni.
  1. Reimpianto Anticipato (Articolo 66 Paragrafo 2 Reg. 1308/2013)
  • Per le autorizzazioni di reimpianto anticipato con estirpazione successiva rilasciate prima del 18 marzo 2026, la proroga non è automatica.
  • Le aziende interessate devono inviare una richiesta tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente. All’istanza deve essere tassativamente allegata un’integrazione della garanzia fideiussoria originaria, calcolata per coprire la nuova durata massima del procedimento, che sale a 13 anni.
  1. Conversione Diritti (Articolo 68 Reg. 1308/2013)
  • Le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei vecchi diritti di impianto sono prorogate d’ufficio da ARTEA fino al 31 luglio 2026 (corrispondente all’ultimo giorno dell’ultima campagna del loro periodo di validità).
  1. Casistiche Non Più Consentite
  • Estirpazione e reimpianto sulla medesima parcella: Ai sensi della nuova disciplina comunitaria, non è più consentita la proroga delle autorizzazioni al reimpianto precedentemente disciplinata dal punto 3.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 59/2023. Tuttavia, anche per queste autorizzazioni il termine di validità viene posto all’ultimo giorno dell’ottava campagna vitivinicola successiva.