Nuovo intervento del Governo per supportare economicamente le famiglie alle prese con il contingente aumento dei costi energetici, ma non solo.
Oltre all’estensione della riduzione delle tariffe per l’energia elettrica e del gas, il Governo ha stanziato risorse per l’erogazione di un bonus una tantum di € 200 ed un buono di € 60 per acquistare un abbonamento ai servizi di trasporto locale o nazionale.
Bonus sociale elettricità e gas. Esteso al terzo trimestre 2022 il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Stessa estensione per la compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal Decreto Energia. In base alle risorse disponibili, ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) rideterminerà entro il 30 giugno, l’entità del trattamento. Il valore Isee cui fare riferimento per l’attribuzione dei due bonus sociali è stato innalzato a € 12mila, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2022. Se l’attestazione Isee viene ottenuta successivamente al pagamento delle utenze, quanto versato in più verrà automaticamente compensato nelle prime bollette successive, o se questo non è possibile, verrà automatico rimborsato o posto in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Istituito un bonus anti-inflazione di € 200 a favore dei lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per l’anno in corso, dell’esonero contributivo dello 0,8%. Gli interessati devono aver beneficiato dell’esonero nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità e non devono essere titolari dei trattamenti descritti più avanti. L’indennità non può essere ceduta, non è sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini Isee. Spetta una sola volta, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro e sarà pagata automaticamente dal datore di lavoro con la mensilità di luglio. È una misura individuale, per cui spetta a tutti i componenti il nucleo familiare che rispettano i suddetti requisiti.
AGGIORNAMENTO / L’Inps, nel Messaggio n° 2397 del 13-06-2022, scrive: “L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
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Per maggiori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato Inac in Toscana.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti. Bonus straordinario di € 200 anche ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e trattamenti di accompagnamento alla pensione. Spetta se il reddito assoggettabile a Irpef per il 2021, non supera i € 35mila lordi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nella determinazione del reddito sono esclusi il TFR, il reddito della casa di abitazione e gli arretrati soggetti a tassazione separata. Non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini Isee, non è cedibile né sequestrabile né pignorabile. Sarà corrisposto d’ufficio con la mensilità di luglio, sulla base dei dati disponibili in quel momento all’ente erogatore. Quest’ultimo, effettuerà successivamente la verifica del reddito complessivo ed in caso di somme corrisposte in eccedenza, notifica l’indebito entro l’anno successivo a quello in cui ha acquisito le informazioni reddituali.
L’una tantum di € 200 sarà riconosciuta dall’Inps anche ai sottoelencati soggetti. Alcune indennità verranno erogate automaticamente, altre su domanda che potrà essere presentata presso il Patronato INAC:
- a) Lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto.
- b) A chi, per il mese di giugno 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl.
- c) A chi nel 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021.
- d) Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a € 35mila.
- e) A chi nel 2021 ha beneficiato di una delle indennità previste per: i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo.
- f) Ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a € 35mila.
- g) Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non oltre € 35mila.
- h) Ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile.
- i) Agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del Decreto, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a € 5mila.
- j) Ai nuclei beneficiari di RDC, a condizione che nessun componente percepisca alcuna delle una tantum sopra indicate, anche nelle precedenti evidenze.
Le indennità sopra riportate sono tra loro incompatibili.
Indennità una tantum per lavoratori autonomi. Previsto un contributo anche per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato da uno specifico decreto. Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per l’erogazione dell’indennità.
Bonus trasporti. Interessa le persone fisiche con reddito 2021 non superiore a € 35mila, per l’acquisto, entro la fine del 2022, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. È pari al 100% della spesa e comunque fino a € 60.Il bonus è personale, non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini Isee. Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di presentazione delle domande di accesso e per la sua emissione. Per la spesa non coperta dal bonus, l’interessato potrà fruire della già prevista detrazione Irpef del 19%, fino ad € 250. (c.t.)
Tratto da Dimensione Agricoltura n. 6/2022