AGGIORNAMENTI DEL 2 NOVEMBRE 2023 / Pensioni e manovra. Colpo di scena, torna Quota 103, prorogata per un anno
MANOVRA / Stretta sui requisiti della pensione anticipata contributiva, che si ottiene a 64 anni con 20 anni di contribuzione effettiva per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2024 l’importo soglia per il diritto dovrebbe salire a 1.521 euro lordi al mese dall’attuale soglia di 1.419 euro.
Ma in questo momento sono salve dall’aumento solo le donne con un figlio e quelle con due o più figli, nei confronti delle quali l’importo soglia si riduce a 1.318 euro lordi al mese.
In ogni caso il trattamento non potrà splafonare i 2.835 euro lordi al mese sino al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia. Le penalizzazioni non finiscono qui: viene pure introdotta una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti oltre all’adeguamento del requisito contributivo 20 anni alla speranza di vita Istat.
Le novità riguardano le pensioni dei più giovani dal punto di vista previdenziale, cioè di coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e, per questo, ricadono esclusivamente nel sistema c.d. contributivo puro. La bozza di manovra interviene sia sulla pensione di vecchiaia sia sulla pensione anticipata. Per quanto riguarda la prima, si ottiene a 67 anni e almeno 20 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. La pensione si ottiene senza condizione dell’importo soglia a 71 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. La Manovra riduce l’importo soglia allo stesso importo dell’assegno sociale. Pertanto, dal 2024 si potrà percepire la pensione di vecchiaia contributiva:
- a 67 anni e almeno 20 anni di contributi, se la pensione maturata è pari all’assegno sociale;
- a 71 anni e almeno 5 o più anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo di pensione maturato.
La pensione anticipata, invece, si ottiene a 64 anni e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che la misura della rendita risulti non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Oppure, a prescindere dal valore della rendita e dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi. La manovra incide sulla prima opzione, quella di 64 anni e sono quattro le novità:
- L’importo soglia sale a 3 volte l’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte alle donne con un figlio e a 2,6 volte alle donne con due o più figli. Per cui occorre aver maturato una pensione di importo non inferiore a 1.521 euro lordi al mese.
- La misura della pensione viene accompagnata da un tetto pari all’importo pari a 5 volte il minimo dell’Inps, finché il pensionato non matura l’età ordinaria di pensionamento, oggi a 67 anni. Per cui l’importo non può eccedere i 2.835 euro lordi al mese
- La pensione è erogata decorsi tre mesi dalla data di maturazione di tutti i requisiti previsti (c.d. finestra). Oggi, invece, non c’è alcuna finestra.
- Non solo il requisito anagrafico di 64 anni ma anche il requisito contributivo, oggi pari a 20 anni, è assoggettato agli adeguamenti periodici dell’andamento della speranza di vita.
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